Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché' prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività' non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché' i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività' non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

l-bis) i lavoratori in prova.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più' rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unita' lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

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Interpello (0)

Interpello n. 4/2018 del 25/06/2018 - Salute e sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro e nei tirocini formativi

Titolo I PRINCIPI COMUNI
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 12 - Interpello
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 16 - Delega di funzioni
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 35 - Riunione periodica
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Art. 45 - Primo soccorso
Art. 46 - Prevenzione incendi
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
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