Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Nota (1) (3) (7) (8) (9) (10)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (2) (4) (5) (6)
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (art. 4, comma 2), convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma 1), convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
(1) Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Art. 83 - Sorveglianza Sanitaria (sorveglianza sanitaria eccezionale)
(2) Accordo CSR del 13.07.2017 - lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 139 - "E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali..."
(4) Provvedimento 16 marzo 2006 - Attivita' lavorative divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche
(5) Provvedimento 30 ottobre 2007 - Accertamento di assenza di tossicodipendenza
(6) Provvedimento 17 settembre 2008 - Procedure accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
(7) Decreto 10 ottobre 2023 - Revisione delle tabelle delle malattie professionali
(8) Decreto 11 dicembre 2009 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(9) Decreto 10 giugno 2014 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(10) Decreto 15 novembre 2023 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia
(11) Circolare n. 7 del 15 Febbraio 2024 - Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
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Interpelli (0)
Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
Interpello n. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva
Interpello n. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
Interpello n. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
Interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81.2008
Interpello n. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 - Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Interpello n. 1/2024 del 06/02/2024 - Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute