Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
(S)
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a euro 1.139,07 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
(S2) Seconda rivalutazione (S3) Maggiorazione (S4) Terza rivalutazione
(S1) Prima rivalutazione
Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), nella misura del 9,6% dal 1° luglio 2013.
Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018, nella misura del 1,9% dal 1° luglio 2018
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O n. 62) aumento del 10%
Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 nella misura del 15,9% dal 06 Ottobre 2023 (data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023)