Art. 53 - Tenuta della documentazione
1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai 12 mesi (3) successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative (1) (2) ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. (4) (5) (6)
(1) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. h del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - Soppresse le parole "al registro infortuni ed"
(2) Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 - Istituzione del registro degli infortuni (abrogato)
(3) Comma modificato dall'art. 3, comma 2 del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e definizione di termini
(4) Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015 - Abolizione Registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.
(5) Circolare n. 31 del 2 settembre 2016 - Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati
(6) Circolare n. 45 del 30 novembre 2016 - Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
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Interpello n. 4/2019 del 11/07/2019 - Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.