Articolo 2222 CC

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Termine Definizione
Articolo 2222 CC

CC (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Art. 2222. Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

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Sinonimi: articolo 2222 del codice civile

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