Protezione Civile
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| Termine | Definizione |
|---|---|
| Protezione Civile | «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile (2) che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (Rif. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Articolo 34 1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
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