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Termine Definizione
BEI

BEI (Biological exposure limits): Valori limite biologici rappresentano i valori dell’indicatore che è probabile riscontrare nei fluidi biologici di lavoratori sani, esposti per otto ore, per cinque giorni alla settimana, ad una concentrazione di una sostanza pari al valore limite nell’aria (Tlv-Twa). I Bei sono quindi indicatori di dose interna per una esposizione inalatoria. Tuttavia per alcune sostanze, per le quali vi è una probabilità significativa di assorbimento cutaneo, i Bei possono corrispondere ad una dose interna diversa da quella derivante dalla sola inalazione.

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Azienda

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

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AVCP

AVCP

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (accorpata in ANAC)

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Attrezzatura di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

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Attività che comporta la presenza di agenti chimici

Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

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Atmosfera esplosiva

Una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

Vedi art. 288 TUS

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Sinonimi - atmosfere esplosive
ATEX

ATmosphères ed EXplosives

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ATECO

Classificazione delle attività economiche

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Articolo 583 CP

Articolo 583 Codice Penale

Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa(1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo(2);
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.](3)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile(4);
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare(5), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella(6);
[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];](7)
[5) l'aborto della persona offesa.](8)

Note
(1) Deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto, non essendo sufficiente la probabilità di un esito fatale.
(2) Quando si tratta di organi a costituenti plurimi ovvero composti da più parti del corpo che assolvono ad una stessa funzione, la distruzione di una determina indebolimento e non perdita del senso o dell'organo.
(3) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.
(4) Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.
(5) Non viene considerata solo l'impotentia generandi, ma anche quella coeundi, nonché per la donna l'incapacità di concepire e di portare a termine positivamente una gravidanza.
(6) Deve trattarsi di una difficoltà di espressione vocale, purché sia, oltre che permanente, anche grave.
(7) Tale numero è stato abrogato dall'art. 12 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(8) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.

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Articolo 451 CP

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

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TUSSL Consolidato Dicembre 2024

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Dicembre 2024.

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