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Termine Definizione
Attività che comporta la presenza di agenti chimici

Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

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Atmosfera esplosiva

Una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

Vedi art. 288 TUS

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Sinonimi - atmosfere esplosive
ATEX

ATmosphères ed EXplosives

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ATECO

Classificazione delle attività economiche

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Articolo 650 CP

Articolo 650 CP (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità(1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

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Articolo 583 CP

Articolo 583 Codice Penale

Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa(1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo(2);
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.](3)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile(4);
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare(5), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella(6);
[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];](7)
[5) l'aborto della persona offesa.](8)

Note
(1) Deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto, non essendo sufficiente la probabilità di un esito fatale.
(2) Quando si tratta di organi a costituenti plurimi ovvero composti da più parti del corpo che assolvono ad una stessa funzione, la distruzione di una determina indebolimento e non perdita del senso o dell'organo.
(3) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.
(4) Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.
(5) Non viene considerata solo l'impotentia generandi, ma anche quella coeundi, nonché per la donna l'incapacità di concepire e di portare a termine positivamente una gravidanza.
(6) Deve trattarsi di una difficoltà di espressione vocale, purché sia, oltre che permanente, anche grave.
(7) Tale numero è stato abrogato dall'art. 12 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(8) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.

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Articolo 451 CP

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

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Articolo 437 CP

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro(2), ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

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ANAC

ANAC

Autorità Nazionale AntiCorruzione

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Amianto

Art. 247 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

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TUSSL Consolidato Marzo 2026

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Marzo 2026.

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