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Termine Definizione
Articolo 583 CP

Articolo 583 Codice Penale

Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa(1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo(2);
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.](3)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile(4);
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare(5), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella(6);
[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];](7)
[5) l'aborto della persona offesa.](8)

Note
(1) Deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto, non essendo sufficiente la probabilità di un esito fatale.
(2) Quando si tratta di organi a costituenti plurimi ovvero composti da più parti del corpo che assolvono ad una stessa funzione, la distruzione di una determina indebolimento e non perdita del senso o dell'organo.
(3) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.
(4) Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.
(5) Non viene considerata solo l'impotentia generandi, ma anche quella coeundi, nonché per la donna l'incapacità di concepire e di portare a termine positivamente una gravidanza.
(6) Deve trattarsi di una difficoltà di espressione vocale, purché sia, oltre che permanente, anche grave.
(7) Tale numero è stato abrogato dall'art. 12 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(8) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.

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Articolo 451 CP

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

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Articolo 437 CP

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro(2), ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

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ANAC

ANAC

Autorità Nazionale AntiCorruzione

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Amianto

Art. 247 - Definizioni

Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

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Ambiente confinato

UNI 11958:2024

Ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento

Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nota 1 Rientrano in questa definizione sia gli ambienti disciplinati dalla legislazione vigente 1) sia altri ambienti che, a valle di una specifica analisi, evidenziano caratteristiche simili a quelle sopra definite (convenzionalmente denominati "assimilabili" solo ai fini della presente norma).

Nota 2 Non rientrano in questa definizione gli ambienti per i quali sussistono altre legislazioni specifiche 2).
Nota 3 Nella presente norma il termine “ambiente confinato” è da intendersi equivalente a “spazio confinato”.

1) Alla data di pubblicazione della presente norma, gli ambienti individuati dalla legislazione vigente sono quelli di cui agli artt. 66 e 121 e di cui all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008.
2) Alla data di pubblicazione della presente norma, esempi di legislazioni specifiche sono: D.P.R. 320/1956, D.Lgs. 271/1999, D.Lgs. 272/1999; D.Lgs. 298/1999.

 

 

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Airlock

Airlock

L'airlock, in italiano camera d'equilibrio o più letteralmente chiusa d'aria, è un dispositivo che permette il passaggio di persone e materiali tra due ambienti a diversa pressione.

 

 

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Agenti fisici

Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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Agenti chimici pericolosi

Agenti chimici pericolosi:

- agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII.

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Agenti chimici

Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

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TUSSL Consolidato Maggio 2025

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Maggio 2025.

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