Articolo 583 Codice Penale
Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa(1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo(2);
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.](3)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile(4);
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare(5), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella(6);
[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];](7)
[5) l'aborto della persona offesa.](8)
Note
(1) Deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto, non essendo sufficiente la probabilità di un esito fatale.
(2) Quando si tratta di organi a costituenti plurimi ovvero composti da più parti del corpo che assolvono ad una stessa funzione, la distruzione di una determina indebolimento e non perdita del senso o dell'organo.
(3) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.
(4) Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.
(5) Non viene considerata solo l'impotentia generandi, ma anche quella coeundi, nonché per la donna l'incapacità di concepire e di portare a termine positivamente una gravidanza.
(6) Deve trattarsi di una difficoltà di espressione vocale, purché sia, oltre che permanente, anche grave.
(7) Tale numero è stato abrogato dall'art. 12 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(8) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.