Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

Nota (1) (2) (3) (4) (5) (6)

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, l'espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

2

3

4

Luogo di lavoro

1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio

No

Raccomandato

2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

No

Raccomandato

Impianti

3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento

Se del caso

Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea

Attrezzature

4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile

No

Sì, per l'aria in uscita

Sì, per l'aria in entrata e in uscita

5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire

Sì, per bancone e pavimento

Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio

Sì, per bancone, pareti, pavimento e soffitto

6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

No

Raccomandato

7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti

Raccomandato

Sistemi di funzionamento

8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti

Raccomandato

Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti

Raccomandato

10. Procedure specifiche di disinfezione

11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico

Sì, deposito con accesso sicuro

12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento

No

Raccomandato

Raccomandato

Rifiuti

13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali

Raccomandato

Sì, sul sito o fuori sito

Sì, sul sito

Altre misure

14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura

No

Raccomandato

15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti

Raccomandato

Raccomandato

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.

Note
(1) Come modificato dall'art. 17 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149

(2) Come sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(3)  Il periodo "Si, per l'aria in entrata e in uscita"  è stato sostituito da "Si, per l'aria in uscita" dal Decreto 27 dicembre 2021
(4) il periodo "Si per l'aria in uscita" è stato sostituito da "Si, per l'aria in entrata e in uscita" dal Decreto 27 dicembre 2021
(5) La sostituzione di cui alle note (3) e (4) è stata effettuata in quanto si è riscontrata una imprecisione nella traduzione italiana del testo della direttiva 2019/1833/UE a suo tempo puntualmente recepita con la Legge 18 dicembre 2020 n. 176.
(6) Il periodo "Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza" è stato sostituito da "Sì, con deposito con accesso sicuro" dal Decreto 27 dicembre 2021

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