Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

Nota (1)

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Note
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159

Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 - Campo di applicazione
Art. 188 - Definizioni
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
Art. 197 - Deroghe
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199 - Campo di applicazione
Art. 200 - Definizioni
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art. 202 - Valutazione dei rischi
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
Art. 205 - Deroghe
Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206 - Campo di applicazione
Art. 207 - Definizioni
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Art. 212 - Deroghe
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213 - Campo di applicazione
Art. 214 - Definizioni
Art. 215 - Valori limite di esposizione
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
Capo VI Sanzioni
Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente
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