Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

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Nota (1)

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'articolo 207.

3. Il datore di lavoro, in conformità all'articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un'apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.

5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell'articolo 210-bis, l'uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 212, e all'articolo 208, commi 3, 4 e 5.
Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione  al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all'articolo 53.

8. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:

a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;
b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

Note
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159

Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 - Campo di applicazione
Art. 188 - Definizioni
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
Art. 197 - Deroghe
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199 - Campo di applicazione
Art. 200 - Definizioni
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art. 202 - Valutazione dei rischi
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
Art. 205 - Deroghe
Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206 - Campo di applicazione
Art. 207 - Definizioni
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Art. 212 - Deroghe
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213 - Campo di applicazione
Art. 214 - Definizioni
Art. 215 - Valori limite di esposizione
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
Capo VI Sanzioni
Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente
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