Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. (1) (2)

Note
(1) Comma sostituito dall'art. 20, comma 1 lett. p del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 30 giugno 2011, Prot. 15 / VI / 0014878 / MA001.A00 - Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino

Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 - Campo di applicazione
Art. 188 - Definizioni
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
Art. 197 - Deroghe
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199 - Campo di applicazione
Art. 200 - Definizioni
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art. 202 - Valutazione dei rischi
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
Art. 205 - Deroghe
Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206 - Campo di applicazione
Art. 207 - Definizioni
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Art. 212 - Deroghe
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213 - Campo di applicazione
Art. 214 - Definizioni
Art. 215 - Valori limite di esposizione
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
Capo VI Sanzioni
Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente
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