Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 - Campo di applicazione
Art. 188 - Definizioni
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
Art. 197 - Deroghe
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 199 - Campo di applicazione
Art. 200 - Definizioni
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art. 202 - Valutazione dei rischi
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria
Art. 205 - Deroghe
Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206 - Campo di applicazione
Art. 207 - Definizioni
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Art. 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Art. 212 - Deroghe
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213 - Campo di applicazione
Art. 214 - Definizioni
Art. 215 - Valori limite di esposizione
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
Capo VI Sanzioni
Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente
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