Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
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1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
(1) Circolare MLPS 27 agosto 2010, n. 29 - Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
(2) Circolare MLPS 8 giugno 2010, n. 18 - Articolo 131 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi.
(3) Decreto direttoriale n. 13 del MLPS 16 marzo 2017 - Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
(4) Circolare MLPS n. 10 del 28 maggio 2018 - Istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni
(5) Decreto direttoriale MLPS 25 settembre 2020, n. 55 - Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
(6) Decreto Direttoriale MLPS 12 ottobre 2022, n. 83 - Aggiornamento della composizione del Gruppo tecnico ponteggi
(7) Decreto Direttoriale MLPS 18 Ottobre 2022, n. 84 - Aggiornamento della composizione del Gruppo tecnico ponteggi
(8) Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi
(9) Nota INL prot. n. 2573 del 14 aprile 2023 - Quesito in materia di ponteggi - Riscontro
(10) Nota INL prot. n. 3687 del 17 giugno 2022 - Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili.
(11) Circolare prot. n. 21112 del 23 maggio 2003 - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
(12) Decreto Direttoriale MLPS 28 settembre 2023, n. 114 - Costituzione GLT rilascio delle autorizzazioni