Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali. (1)

Nota
(1) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 ha aggiunto il comma 4-bis

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 89 - Definizioni
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105 - Attività soggette
Art. 106 - Attività escluse
Art. 107 - Definizioni
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 110 - Luoghi di transito
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 113 - Scale
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 126 - Parapetti
Art. 127 - Ponti a sbalzo
Art. 128 - Sottoponti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 132 - Relazione tecnica
Art. 133 - Progetto
Art. 134 - Documentazione
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Art. 138 - Norme particolari
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 141 - Strutture speciali
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Art. 147 - Scale in muratura
Art. 148 - Lavori speciali
Art. 149 - Paratoie e cassoni
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Art. 156 - Verifiche
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
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