- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)
- Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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- Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
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- Art. 88 - Campo di applicazione
- Art. 89 - Definizioni
- Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
- Art. 95 - Misure generali di tutela
- Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
- Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 99 - Notifica preliminare
- Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 101 - Obblighi di trasmissione
- Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
- Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
- Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
- Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
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- Sezione I Campo di applicazione
- Sezione II Disposizioni di carattere generale
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- Art. 108 - Viabilità nei cantieri
- Art. 109 - Recinzione del cantiere
- Art. 110 - Luoghi di transito
- Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
- Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
- Art. 113 - Scale
- Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
- Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
- Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
- Sezione III Scavi e fondazioni
- Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
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- Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
- Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
- Art. 125 - Disposizione dei montanti
- Art. 126 - Parapetti
- Art. 127 - Ponti a sbalzo
- Art. 128 - Sottoponti
- Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Art. 130 - Andatoie e passerelle
- Sezione V Ponteggi fissi
- Sezione VI Ponteggi movibili
- Sezione VII Costruzioni edilizie
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- Art. 141 - Strutture speciali
- Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
- Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
- Art. 144 - Resistenza delle armature
- Art. 145 - Disarmo delle armature
- Art. 146 - Difesa delle aperture
- Art. 147 - Scale in muratura
- Art. 148 - Lavori speciali
- Art. 149 - Paratoie e cassoni
- Sezione VIII Demolizioni
- Capo III Sanzioni