Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1)(2)(4)

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6) (7)

Note
(1) Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (GU n. 183 dell'8 agosto 2014)
(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.
(7) Circolare MI n. 1689 del 01.04.2011 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 89 - Definizioni
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105 - Attività soggette
Art. 106 - Attività escluse
Art. 107 - Definizioni
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 110 - Luoghi di transito
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 113 - Scale
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 126 - Parapetti
Art. 127 - Ponti a sbalzo
Art. 128 - Sottoponti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 132 - Relazione tecnica
Art. 133 - Progetto
Art. 134 - Documentazione
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Art. 138 - Norme particolari
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 141 - Strutture speciali
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Art. 147 - Scale in muratura
Art. 148 - Lavori speciali
Art. 149 - Paratoie e cassoni
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Art. 156 - Verifiche
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
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