Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. (1)
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL (2) copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL (2), per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'INAIL (2) provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
(1) Comma 1. sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(2) Parola "ISPESL" sostituita da "INAIL" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
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Interpello n. 2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.