Art. 235 - Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione (2) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela (1) o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione (3) il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia (3) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. (4)
3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. (5)
3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. (5)
3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. (5)
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. b del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(2) Comma modificato dall'Art. 10. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Comma modificato dall'Art. 10. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(4) Periodo soppresso dall'Art. 10. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(5) Lettera introdotta dall'Art. 10. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135