Art. 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(0)(1)(2) (3) (5) (6)
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(2) Decreto direttoriale MPLS 1° ottobre 2020, n. 56 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
(3) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(4) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(5) Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione
(6) Decreto Direttoriale MLPS n. 118 del 3 ottobre 2023 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
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(0) Soggetti abilitati lavori sotto tensione
- Decreto Dirigenziale MLPS 15 gennaio 2014 - Secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Dirigenziale MLPS 31 marzo 2014 - Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Dirigenziale MLPS 21 luglio 2014 - Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Dirigenziale MLPS 1° agosto 2016 - Quinto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n. 46 del 1° giugno 2017 - Sesto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Settimo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n. 58 del 18 Settembre 2019 - Ottavo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n.2 del 20 Gennaio 2021 - Nono elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n.63 del 1° Agosto 2022 - Decimo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n.62 del 26 maggio 2023 - Undicesimo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
- Decreto Direttoriale MLPS n.141 del 16 novembre 2023 - Dodicesimo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
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Interpello n. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione