Art. 286 septies - Sanzioni
(S)
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 euro a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 euro a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies. (1)
(1) Il Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 (in G.U. 10/03/2014, n.57) ha disposto l'introduzione dell'art. 286 septies.
(S2) Seconda rivalutazione (S3) Maggiorazione (S4) Terza rivalutazione
(S1) Prima rivalutazione
Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), nella misura del 9,6% dal 1° luglio 2013.
Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018, nella misura del 1,9% dal 1° luglio 2018
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O n. 62) aumento del 10%
Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 nella misura del 15,9% dal 06 Ottobre 2023 (data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023)