Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (1)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. (2) (4) (5)
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.
Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo. (3) (4) (5)
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(1) Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Definisce luogo di lavoro sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno"
(2) Comma sostituito dall'Art. 1 comma 1 lett. e) della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro
(3) Comma sostituito dall'Art. 1 comma 1 lett. e) della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro
(4) Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni
(5) Nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025 - Locali sotterranei o semisotterranei
Interpello n. 5/2015 del 24/06/2015 - Interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati