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Termine Definizione
Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653

Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653

Nota Dipartimento VVF–DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011 Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antncendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81 /2008). Corsi di aggiornamento.

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CEI EN IEC 62858

CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31)

Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali

 
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Sinonimi - CEI 81-31
CEI EN 62305-2

CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)

Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischi

 

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Sinonimi - CEI 81-10/2
CEI EN 62305-1

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)

Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali

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Sinonimi - CEI 81-10/1
CEI 11-27

CEI 11-27

Lavori su impianti elettrici

La Norma si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V    in c.a. e 1 500 V in c.c.2) ed esclusi i lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.. Questi ultimi sono regolamentati dal Decreto 4 febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

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CEI 11-15

CEI 11-15
Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata

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BS OHSAS 18001:2007

British Standard OHSAS 18001:2007(1)

Occupational health and safety management systems. Requirements

(1)
La norma OHSAS 18001:2007 è stata sostituita dalla ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso)

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Sinonimi - British Standard OHSAS 18001:2007
Articolo 658 CP

Articolo 658 Codice Penale

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

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Articolo 590 CP

CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni(1).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni(2).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(1) Comma, prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102, poi dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e da ultimo modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.
(2) Il presente comma è stato inserito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". In vigore dal 15/02/2018.

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Sinonimi - articolo 590
Articolo 589 CP

CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Articolo 589 Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. abrogato (Legge 23 marzo 2016, n. 41)
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Vedi

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Sinonimi - articolo 589

TUSSL Consolidato Settembre 2024

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Settembre 2024.

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