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Termine | Definizione |
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Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 | Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 Nota Dipartimento VVF–DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011 Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antncendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81 /2008). Corsi di aggiornamento.
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CEI EN IEC 62858 | Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali
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CEI 81-31 |
CEI EN 62305-2 |
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CEI 81-10/2 |
CEI EN 62305-1 | Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali
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CEI 81-10/1 |
CEI 11-27 | Lavori su impianti elettrici La Norma si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V in c.a. e 1 500 V in c.c.2) ed esclusi i lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.. Questi ultimi sono regolamentati dal Decreto 4 febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.
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CEI 11-15 | CEI 11-15
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BS OHSAS 18001:2007 | British Standard OHSAS 18001:2007(1) Occupational health and safety management systems. Requirements (1)
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British Standard OHSAS 18001:2007 |
Articolo 658 CP | Articolo 658 Codice Penale Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
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Articolo 590 CP | CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Art. 590 Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni(1). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni(2). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (1) Comma, prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102, poi dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e da ultimo modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.
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articolo 590 |
Articolo 589 CP | CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Articolo 589 Omicidio colposo
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articolo 589 |