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Termine Definizione
Circolare 25 gennaio 2011

Circolare 25 gennaio 2011

Lettera circolare in ordine all'approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249, commi 2 e 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

(Prot. 15/SEGR/0001940)

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Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653

Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653

Nota Dipartimento VVF–DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011 Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antncendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81 /2008). Corsi di aggiornamento.

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CEI EN IEC 62858

CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31)

Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali

 
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Sinonimi - CEI 81-31
CEI EN 62305-2

CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)

Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischi

 

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Sinonimi - CEI 81-10/2
CEI EN 62305-1

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)

Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali

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Sinonimi - CEI 81-10/1
CEI 11-27

CEI 11-27

Lavori su impianti elettrici

La Norma si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V    in c.a. e 1 500 V in c.c.2) ed esclusi i lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.. Questi ultimi sono regolamentati dal Decreto 4 febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

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CEI 11-15

CEI 11-15
Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata

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BS OHSAS 18001:2007

British Standard OHSAS 18001:2007(1)

Occupational health and safety management systems. Requirements

(1)
La norma OHSAS 18001:2007 è stata sostituita dalla ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso)

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Sinonimi - British Standard OHSAS 18001:2007
Articolo 658 CP

Articolo 658 Codice Penale

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

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Articolo 590 CP

CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni(1).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni(2).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(1) Comma, prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102, poi dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e da ultimo modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.
(2) Il presente comma è stato inserito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". In vigore dal 15/02/2018.

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Sinonimi - articolo 590

TUSSL Consolidato Marzo 2024

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Marzo 2024.

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