Legge 23 agosto 1988, n. 400
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Termine | Definizione |
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Legge 23 agosto 1988, n. 400 | Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (GU n.214 del 12.09.1988 - SO n. 86) Art. 17 Regolamenti comma 3 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
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