Decreto interministeriale 2 maggio 2020
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Termine | Definizione |
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Decreto interministeriale 2 maggio 2020 | Decreto interministeriale 2 maggio 2020 4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (GU n.128 del 19.05.2020) Articolo 1 1. In attuazione della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione, l'Allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. Articolo 2 1. Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023.
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