Articolo 589 CP

Ricerca un termine del glossario (sono permesse le espressioni regolari)

Seleziona il glossario

Termine Definizione
Articolo 589 CP

CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Articolo 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici



Vedi

Visite - 54
Sinonimi: articolo 589

TUSSL Consolidato Maggio 2025

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Maggio 2025.

Info e download