Articolo 589 CP
Seleziona il glossario
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Articolo 589 CP | CP (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici
Visite - 54
Sinonimi:
articolo 589 |
