Articolo 2087 CC
Seleziona il glossario
| Termine | Definizione | 
|---|---|
| Articolo 2087 CC | (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Articolo 2087 CC Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 
					Visite -  1014				 | 
 
		 
						