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Termine Definizione
Radiazioni ottiche

Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm).

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Radiazioni infrarosse

Art. 214 - Definizioni

"radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm)"

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Radiazione non coerente

Qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.

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Radiazione laser

Radiazione ottica prodotta da un laser.

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Radianza

Radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1).

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Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi:

Decreto del Previdente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

(GU n.229 del 20.08.1982)

Vedi

Art. 1 Obiettivi e competenze (abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

Art. 2 Definizione (abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
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Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(GU n.80 del 05.04.2006 - S.O. n. 83)

Vedi

Art. 13. Definizione ed ambito di esplicazione

(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Ambito Lavoro)

Art. 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

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Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

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Pressione acustica di picco (ppeak)

Valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C».

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Sinonimi - ppeak
Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Sinonimi - preposti
Ponteggio metallico

"ponteggio metallico"

“I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d'insieme […]”

(punto 2 della Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149)

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TUSSL Consolidato Settembre 2024

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Settembre 2024.

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