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| Termine | Definizione |
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| Radiazioni visibili | Art. 214 - Definizioni "radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm"
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| Radiazioni ultraviolette | Art. 214 - Definizioni
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| Radiazioni ottiche | Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
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| Radiazioni infrarosse | Art. 214 - Definizioni "radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm)"
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| Radiazione non coerente | Qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.
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| Radiazione laser | Radiazione ottica prodotta da un laser.
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| Radianza | Radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1).
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| Protezione Civile | «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile (2) che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (Rif. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Articolo 34 1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
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| Procedure standardizzate | Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Le Procedure standardizzate sono riportate, schema e procedura, negli allegati al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012. Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. (GU n. 285 del 6 dicembre 2012)
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| Prevenzione Incendi | Prevenzione Incendi: Decreto del Previdente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (GU n.229 del 20.08.1982) Art. 1 Obiettivi e competenze (abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139) La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del Art. 2 Definizione (abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139) Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze. Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.80 del 05.04.2006 - S.O. n. 83) Art. 13. Definizione ed ambito di esplicazione 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Ambito Lavoro) Art. 46 - Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
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