Prevenzione Incendi
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Termine | Definizione |
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Prevenzione Incendi | Prevenzione Incendi: Decreto del Previdente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (GU n.229 del 20.08.1982) Art. 1 Obiettivi e competenze (abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139) La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del Art. 2 Definizione (abrogato dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139) Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze. Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.80 del 05.04.2006 - S.O. n. 83) Art. 13. Definizione ed ambito di esplicazione 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Ambito Lavoro) Art. 46 - Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
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