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Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto)

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a) , in via prioritaria, sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c) , devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.

Note
- Corte di Giustizia CE, 28 aprile 2010, C-185/08 - "1) Le disposizioni della norma europea 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non rientrano dunque nell’ambito del diritto dell’Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione.
-  Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione individuale.
-  Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell’opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d’impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento n. 1882/2003.
- La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l’apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima."
(1) Articolo sostituito dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza