1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

(Nota)
Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, all’art. 32 c. 2 disponeva per la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa l’entrata in vigore il 16 maggio 2009.

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Interpelli (0)

Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Interpello n. 6/2018 del 18/07/2018 - Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati