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1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' operative, all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attivita' dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attivita' operative;
d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonche' le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario puo' essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorita' competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalita' definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonche' agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilita' e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilita', a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettivita' di cui all'articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo no puo' comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo.
(1) Articolo inserito dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza