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Termine | Definizione |
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Regio decreto legge 9 luglio 1926, numero 1331 | Regio decreto legge 9 luglio 1926, numero 1331 Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1926, numero 1331, relativo al controllo sulla combustione. (027U1132) (GU n.158 del 11.07.1927)
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Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 | Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1927 (GU n.49 del 01.03.1927)
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Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 | Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (GU 9 agosto 1934, n. 186, S.O)
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Raccomandazione 2003/134/CE | Raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi (GU n. L 053 del 28.02.2003)
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Raccomandazione 1999/519/CE | Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999)
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Quesito n. 2/2023 del 14/03/2023 | Quesito n. 2/2023 del 14/03/2023 14/03/2023 - n. 02/2023 Destinatario: ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola
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Quesito n. 1/2023 del 01/02/2023 | Quesito n. 1/2023 del 01/02/2023 01/02/2023 - n. 01/2023 Destinatario: Confcommercio
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Procedura di infrazione n. 2010/4227 | Procedura di infrazione n. 2010/4227 La Procedura è stata chiusa inserendo l'Art. 13 nella Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis), che ha modificato il D.Lgs. 81/08 con le integrazioni all'Art. 28 con il comma 3-bis e all'Art. 29 con il comma 3. Legge 30 ottobre 2014 n. 161 Art. 13 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227. 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»
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Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 |
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Parere AVCP 27 luglio 2010, n. 48963 | Parere AVCP 27 luglio 2010, n. 48963 Corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
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