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Termine | Definizione |
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Articolo 117 Costituzione | Articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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Articolo 117 della Costituzione |
Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 | Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002
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Accordo-quadro europeo sul telelavoro 2002 |
Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 | Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 - Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.Lgs. 81/2008
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Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 | Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429). (GU n. 45 del 23.02.2006) II presente accordo costituisce attuazione del citati articoli 36-quater e 36-quinquies decreto legislativo n. 626 del 1994. ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.
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Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006 |
Accordo europeo 8 ottobre 2004 | Accordo europeo dell´8 ottobre 2004 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
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Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 |
Accordo CSR n. 55 del 7 febbraio 2013 | Accordo CSR n. 55 del 7 febbraio 2013 Procedura operativa Valutazione rischi igiene impianti trattamento aria
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Accordo 7 luglio 2016 | Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (GU n.193 del 19.08.2016)
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Accordo 26 gennaio 2006 | Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). (GU n.37 del 14.02.2006) Riformulato: Accordo 7 luglio 2016 Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (GU n.193 del 19.08.2016)
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Accordo sancito il 26 gennaio 2006 |
Accordo 25 luglio 2012 | Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislative 28 agosto 1997, n. 281 tra ii Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recante: "Linee guida per ii settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". (Rep. atti 144/CSR del 25 luglio 2012)
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Accordo 22 febbraio 2012 | Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). (GU n.60 del 12-03-2012 - S.O. n. 47)
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