Articolo 658 CP
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Termine | Definizione |
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Articolo 658 CP | Articolo 658 Codice Penale Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
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