Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. (1)

Note
(1) Lettera introdotta dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106

Interpelli (0)

Interpello n. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio
Interpello n. 2/2025 del 02/12/2025 - Applicazione Titolo - II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo

TUSSL Consolidato Maggio 2025

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Maggio 2025.

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Quadro sinottico Direttive sociali lavoro 2025

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