Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

     Glossary

(1)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali], sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Note
(1) Circolare n. 23 del 1° giugno 2023 - Tutela degli eventi lesivi accaduti A RLS / RLSSP / RLST / in occasione esercizio attribuzioni.

_____

Interpelli (0)

Interpello n. 16/2014 del 06/10/2014 - Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Interpello n. 17/2014 del 06/10/2014 - Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
Interpello n. 20/2014 del 06/10/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.
Precisazioni all'Interpello n. 20/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
Interpello n. 16/2016 del 25/10/2016 - Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori
Interpello n. 4/2023 del 26/06/2023 - Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 d.lgs. n. 81/2008
Interpello n. 5/2024 del 24/10/2024 - Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

TUSSL Consolidato Maggio 2025

Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 / Maggio 2025.

Info e download

Quadro sinottico Direttive sociali lavoro 2025

Lo stato di applicazione delle Direttive sociali lavoro

Info e download

Informazioni | Changelog

TUSSL / Link
Copyright 2025© Certifico Srl Tutti i diritti riservati.
Certifico S.r.l. Perugia - IT | © 2000-2025 | VAT IT02442650541 | Tel 1 +39 075 5997363 | Tel 2 +39 075 5997343 | Assistenza 800 14 47 46
www.certifico.com | info@certifico.com